Bollette
- Spesa per la materia gas naturale/energia: comprende gli importi fatturati relativamente alle diverse attività svolte dal venditore per fornire il gas naturale/energia elettrica al cliente finale, tra le quali le voci relative all’approvvigionamento all’ingrosso della materia prima gas e all’acquisto dell’energia elettrica e per tutte le attività connesse, la commercializzazione al dettaglio (legata alla gestione dei clienti). Per i clienti serviti in tutela che hanno attivato una modalità di addebito automatico degli importi fatturati ed ai quali viene inviata la bolletta in formato elettronico, la voce comprende anche l’applicazione dello sconto per tale formato di emissione.
- Spesa per il trasporto e la gestione del contatore: comprende gli importi fatturati per le diverse attività che consentono ai venditori (sia sul mercato libero sia per il servizio di tutela) di consegnare ai clienti finali il gas naturale/energia elettrica da loro consumato/a tra i quali gli importi relativi ai servizi di trasmissione/trasporto, distribuzione e misura (ad esempio la lettura del contatore e messa a disposizione dei dati di consumo).
- Spesa per oneri di sistema: comprende gli importi fatturati relativamente a corrispettivi destinati alla copertura di costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema gas/elettrico che vengono pagati da tutti i clienti finali dei servizi. (ad esempio Risparmio energetico e fonti rinnovabili).
- Ricalcoli: voce presente solo se nella bolletta vengono ricalcolati importi già fatturati in bollette precedenti (es: presenza di consumi stimati, oppure, in casi molto rari, rettifiche di misure del contatore). Detti importi potrebbero essere da addebitare o accreditare a tuo favore.
- Altre partite: voce presente solo nelle bollette in cui vengono addebitati o accreditati importi diversi da quelli inclusi nelle altre voci di spesa. A titolo di esempio possono essere compresi in questa voce gli interessi di mora, l’addebito/restituzione del deposito cauzionale, gli indennizzi automatici, i contributi di allacciamento, servizi accessori (es. manutenzione caldaia).
- Totale Imposte e Totale IVA: comprendono le voci relative all’imposta di consumo accisa e all’imposta sul valore aggiunto (IVA).
- Bonus sociale: voce presente solo nelle bollette dei clienti domestici a cui è riconosciuto un importo a credito a seguito di applicazione del bonus sociale.
Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito dell’ARERA al seguente indirizzo , oppure nella sezione Guida alla bolletta 2.0 presente all’interno del nostro sito.
Le imposte applicate sulla fornitura di gas metano sono: l’imposta di consumo (accisa), l’addizionale regionale e l’imposta sul valore aggiunto (IVA).
- L’accisa si applica alla quantità di gas consumato; l’aliquota aumenta se vengono superate determinate soglie di consumo annuo (scaglioni).
- L’addizionale regionale si applica alla quantità di gas consumato ed è stabilita in modo autonomo da ciascuna regione nei limiti fissati dalla legge. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito dell’ARERA.
- L’IVA si applica sull’importo totale della bolletta. Attualmente, per gli usi civili l’aliquota è pari al 10% per i primi 480 mc/anno consumati, e al 22% su tutti gli altri consumi e sulle quote fisse.
Le imposte applicate sulla fornitura di energia elettrica sono: l’imposta erariale sul consumo (accisa) e l’imposta sul valore aggiunto (IVA).
L’accisa si applica alla quantità di energia consumata; i clienti domestici con potenza fino a 3 kW godono di aliquote agevolate per la fornitura nell’abitazione di residenza anagrafica. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito dell’ARERA.
L’IVA si applica sull’importo totale della bolletta. Attualmente, per le utenze domestiche è pari al 10%, per le utenze non domestiche è attualmente pari al 22%; alcune attività produttive godono dell’aliquota ridotta pari al 10%.
In bolletta è sempre possibile verificare se i consumi fatturati sono effettivi oppure stimati, puoi verificare tale dato al punto n. 4 ‘Quanto ho consumato?’ e al punto n. 5 ‘Letture e consumi’.
In mancanza del dato di lettura da parte del Distributore locale e in assenza di autolettura da parte del cliente, il venditore deve ricorrere alla stima dei consumi al fine di rispettare la periodicità di fatturazione imposta dalla normativa ARERA.
Le stime hanno l’obiettivo di ricostruire/prevedere il consumo avvenuto non avendo a disposizione una lettura effettiva. Per questo il venditore usa le informazioni in suo possesso: le letture e fatture dello stesso periodo dell’anno precedente e i dati che ha comunicato il distributore sul tipo di consumo e il valore annuo previsto.
Trattandosi di una stima, il dato potrebbe essere inferiore o superiore rispetto al dato di misura reale. Questa differenza dura soltanto fino all’arrivo della successiva lettura. All’arrivo del primo dato di misura effettiva disponibile (inviato dall’utente con autolettura o dal distributore) si effettua infatti un “ricalcolo”. Il consumo che era stato calcolato in base a stima viene “ricalcolato” in base al dato effettivo disponibile, in modo che ciò che viene fatturato sia corrispondente sempre al consumo effettivo.
Se ritieni che i consumi stimati indicati nella bolletta non siano in linea con i consumi effettivi e, quindi, l’importo che è stato fatturato in bolletta non sia corretto, puoi segnalarlo a SGR Servizi attraverso il Servizio Clienti (call center, e-mail, sportello online, sportello clienti presenti sul territorio). SGR Luce e Gas procederà a effettuare le necessarie verifiche nei tempi minimi necessari e, qualora i consumi e l’importo non siano corretti, dopo avere ricevuto la lettura del Distributore o l’autolettura, procederà a un conguaglio/ricalcolo nella prima bolletta utile.
Ciò significa che, in tal modo, SGR Luce e Gas ti restituirà le somme eventualmente pagate in più (se aveva stimato consumi superiori a quelli effettivi) o a richiedere le somme eventualmente pagate in meno (se aveva stimato consumi inferiori a quelli effettivi).
In ogni caso il cliente resta sempre libero di comunicare l’autolettura (cfr. modalità nella sezione Contatore e Consumi)
Il conguaglio dei consumi stimati avviene nella prima bolletta utile a fronte della comunicazione della lettura di consumo da parte tua o dal Distributore locale.
Potrai verificare l’importo e la quantità dei mc/kWh conguagliati al punto n. 10 ‘Dettagli su Imposte. IVA e ricalcoli’; l’importo ricalcolato a debito o a credito non corrisponderà a quanto precedentemente versato nella fattura stimata in quanto il ricalcolo non comprende né le quote fisse (in quanto le stesse non cambiano in base al consumo e una volta fatturate non serve un ricalcolo), né l’importo versato a fronte dell’aliquota IVA, questo perché l’IVA precedentemente addebitata non verrà riaddebitata nella nuova fattura sulla quale l’aliquota viene calcolata sull’imponibile già stornato dell’importo relativo ai consumi stimati e alle imposte già versate.
Dal 1° gennaio 2017 è entrata in vigore la delibera 463/2016/R/com dell’ARERA che prevede per i clienti del Mercato Vincolato la seguente periodicità di fatturazione:
- Tipologia di punti di riconsegna - Frequenza di fatturazione
- Con consumo inferiore a 500 smc/anno Quadrimestrale
- Con consumo fra 500 e 1.500 smc/anno Bimestrale
- Con consumo fra 1.500 e 5.000 smc/anno Bimestrale
- Con consumo oltre 5.000 smc/anno Mensile
- Punti che prevedono obbligo di dettaglio giornaliero Mensile
Per i clienti che hanno già scelto una delle vantaggiose offerte di SGR rimane valida la periodicità di fatturazione prevista dal contratto sottoscritto.
L’Opzione Inverno prevede l’emissione di fatture a Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Giugno, Agosto, Ottobre, Novembre e Dicembre, aumentando il numero di fatture emesse rispetto a quanto previsto dal TIF (Testo Integrato per la Fatturazione), per ridurre l’impatto del freddo sull’economia familiare. Nel caso di consumi annuali inferiori a 500 Smc e superiori a 5.000 Smc, la periodicità di fatturazione sarà invece rispettivamente bimestrale e mensile.
Per attivare l’Opzione Inverno ti invitiamo a contattare il numero verde 800.900.147, oppure a rivolgerti allo sportello più vicino, nonché direttamente servendoti dei servizi offerti da MY SGR.
Le fatture di energia elettrica vengono emesse sulla base delle condizioni previste dal TIF, Testo integrato delle disposizioni previste da Arera in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale.
In particolare, la frequenza di fatturazione varia in base alla tipologia di cliente finale servito.
Se sei un cliente finale domestico, la tua fattura sarà sempre bimestrale: ciò significa che sarà emessa ogni due mesi e conterrà quindi due mesi di consumo. Per tutti i nuovi clienti domestici la prima fattura sarà emessa quindi due mesi dopo la data di inizio di fornitura.
Se sei invece un cliente finale non domestico, il TIF prevede che la tua fattura sarà emessa sulla base della tensione e della potenza disponibile del tuo impianto, e non quindi sulla base del tuo consumo effettivo.
Se sei un cliente non domestico in media o alta tensione, la tua fattura sarà sempre mensile.
Se sei un cliente non domestico in bassa tensione, la tua fattura sarà bimestrale se il tuo impianto ha una potenza disponibile inferiore o uguale a 16,5 kW. Se il tuo impianto supera invece i 16,5 kW di potenza disponibile, la tua fattura sarà mensile.
Puoi sempre contattarci per aumentare la frequenza di fatturazione delle tue bollette elettriche, ma mai per diminuirla, in quanto il TIF non permette ai venditori di energia elettrica di emettere bollette trimestrali o quadrimestrali.
Il canone tv è dovuto da chiunque possieda un apparecchio televisivo, si paga una sola volta all’anno e una sola volta per famiglia anagrafica a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione. Per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
Anche i residenti all’estero devono pagare il canone se detengono, in un’abitazione in Italia, un apparecchio televisivo.
Il canone tv viene addebitato direttamente in bolletta dai venditori di energia elettrica. Dal 2016, infatti, lo Stato ha introdotto la presunzione di detenzione di un apparecchio televisivo in presenza di un’utenza per la fornitura di energia elettrica residenziale. Il canone, quindi, non potrà più essere pagato tramite bollettino postale. L’importo del canone è pari a 90 euro l’anno.
Sono esonerati dal pagamento del canone gli ultrasettantacinquenni con reddito non superiore a determinate soglie, i diplomatici e militari stranieri e coloro che non detengono un apparecchio televisivo.
I venditori di energia elettrica sul territorio italiano agiscono quindi come soggetti passivi e sono tenuti dal 2016 alla riscossione del canone tv mediante addebiti rateali fatturati nelle bollette di energia elettrica e al successivo riversamento di tali importi all’Agenzia delle Entrate.
Per ulteriori informazioni sul canone tv, ti invitiamo a consultare la pagina dell’Agenzia delle Entrate:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/aree-tematiche/canone-tv
Il Corrispettivo CMOR (laddove presente in fattura, puoi trovarlo al punto n. 10 "Dettagli su imposte, IVA e ricalcoli") è un addebito richiesto a titolo di indennizzo dal tuo precedente venditore, al quale risulta il mancato pagamento di una o più bollette: nei casi in cui un cliente risulti moroso nei confronti di un precedente venditore, quest’ultimo può chiedere un indennizzo – il «Corrispettivo CMOR» – secondo quanto stabilito dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) TISIND - Testo integrato del Sistema Indennitario consultabile sul sito www.arera.it.
Ti confermiamo quindi che il «Corrispettivo CMOR» non è definito da SGR Luce e Gas, tuttavia, in ottemperanza alla normativa vigente, SGR Luce e Gas addebita tale corrispettivo, ne richiede il pagamento e in mancanza dello stesso potrà attivare la procedura di recupero del credito, così come previsto in situazioni di morosità.
Se quindi trovi il «Corrispettivo CMOR» applicato in fattura, puoi rivolgerti direttamente al tuo precedente venditore comunicandogli il codice di protocollo SII presente in bolletta, in quanto SGR Luce e Gas non dispone di informazioni relative al precedente contratto da te stipulato o alle eventuali morosità contestate.
Inoltre se avessi bisogno di assistenza per identificare il venditore precedente, potrai scrivere allo Sportello per il consumatore di energia scegliendo una delle seguenti modalità:
- fax al numero verde: 800 185 024,
- e- mail a info.sportello@acquirenteunico.it
- posta a Sportello per il consumatore di energia c/o Acquirente Unico,
Richiesta Informazioni, Via Guidubaldo Del Monte 45, 00197 Roma.
Per tua comodità e per qualsiasi ulteriore informazione in merito, indichiamo di seguito il Numero Verde dello Sportello per il consumatore 800 166 654 e i siti internet www.arera.it e www.sportelloperilconsumatore.it
In ogni caso, qualunque sia la modalità di richiesta prescelta, è indispensabile indicare nella richiesta il codice POD/PDR, che trovi al punto n. 6 "Dati della fornitura" della tua bolletta.
SGR si comporta come tutte le altre Aziende di vendita, applicando quanto disposto dalla normativa vigente. Infatti, l’articolo 13 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, in ordine alla determinazione della base imponibile all’IVA, dispone che per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi la stessa è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti alla controparte secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri verso terzi, accollati al cessionario o committente. Tale disciplina è in linea con le disposizioni della VI direttiva comunitaria n. 388/77 del 17 maggio 1977 la quale, all’art. 11, comma 2, lett. A) dopo aver premesso che la base imponibile è costituita per la cessione di beni e le prestazioni di servizi da tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare, dispone in modo specifico che nella base imponibile si devono comprendere le imposte, i dazi, le tasse e i prelievi ad eccezione della stessa imposta sul valore aggiunto.
Ti ricordiamo che riscuotendo l’ I.V.A. la nostra Società agisce come mero soggetto esattore di somme che vengono versate direttamente all’erario.